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  l'angolo delle riflessioni

L'amministratore di sostegno
(estratto dalla conferenza tenuta il 18/05/2006)

La nuova legge presenta alcune importantissime novità: il superamento del concetto di malattia mentale come presupposto ineludibile per l'intervento; l'affermazione netta che la regola è la capacità di agire, salve le restrizioni assolutamente necessarie ed espressamente previste; lo snellimento del cammino processuale; nonché la sottolineatura "morale" delle finalità dell'intervento.

Fino ad oggi la normativa italiana prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di agire: l'interdizione e l'inabilitazione. Tramite una sentenza, un giudice nomina un curatore, nel caso dell'inabilitazione, o un tutore nel caso dell'interdizione. Da quel momento in poi la persona disabile può agire solo tramite chi lo assiste il quale ne risponde esclusivamente al giudice.

Si tratta di una disposizione nella quale gli svantaggi superano sicuramente i vantaggi. Infatti, il procedimento per giungere alla sentenza è piuttosto lungo, complicato e ha un importante costo economico. Le ricadute giuridiche, poi, sono notevoli, chi è interdetto non ha più alcuna capacità di agire, non può stipulare contratti, fare testamento o sposarsi, né accedere ad un pubblico impiego.

Una disposizione nata per tutelare la persona disabile, quindi, che finisce per rappresentare un vincolo eccessivo. Inoltre la normativa è spesso "sovradimensionata" rispetto alle effettive necessità di protezione delle persone con disabilità. Non sempre, infatti, la cosiddetta "infermità di mente" è tanto grave da necessitare di un'interdizione o di un'inabilitazione. Ed infine i due istituti sono pensati solo per le persone "in condizioni di abituale infermità di mente" e "incapaci di provvedere ai propri interessi". Non esistevano fino ad oggi strumenti di tutela (o di "autotutela") per le persone con disabilità in grado di autodeterminarsi, ma magari in difficoltà nel gestire particolari situazioni (è il caso di chi non sa maneggiare il danaro).

A tutti questi limiti tenta di rispondere il nuovo istituto di cui parliamo, introdotto dalla Legge 6 del 9 gennaio 2004 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 19/1/2004), che prevede come l'amministratore di sostegno venga comunque nominato dal giudice tutelare, il quale può agire su segnalazione della famiglia, dei vicini, degli operatori del territorio, del pubblico ministero o dello stesso disabile. Questo Istituto dispone inoltre di una rapida istruttoria, consultando anche il diretto interessato e chi gli è più vicino. Conclusa la fase istruttoria, il giudice emana un decreto, indicando l'amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questi potrà effettuare "in nome e per conto" del disabile. Per tale incarico viene precisata la data di inizio e fine. La differenza risiede quindi nel porre dei limiti agli atti (può essere anche uno solo) su cui è prevista l'assistenza. Per tutto il resto il disabile mantiene la propria capacità di agire. Per quanto riguarda il procedimento, che si svolge in modo informale, esso può essere gestito anche senza l'assistenza di un legale. Un altro aspetto rilevante è che l'istituto dell'amministratore di sostegno si rivolge non più solo alle persone con grave disabilità intellettiva o psichica (per i quali è ancora possibile ricorrere all'interdizione, anzi, in alcuni casi non si potrà che ricorrere all'interdizione), ma più in generale alle persone che possono avere necessità di protezione, magari momentanea o limitata: disabili motori o sensoriali, tossicodipendenti, extracomunitari in difficoltà, alcolisti, persone con trauma temporaneo.

In sintesi:

L'amministratore di sostegno ha appunto il compito di assistere il proprio beneficiario, rispettando i suoi bisogni, aspirazioni e limiti (nuovo testo degli artt. 404 e 410 c.c.).

La Nomina: viene fatta dal giudice tutelare con un decreto immediatamente esecutivo, dopo un procedimento molto simile a quello già previsto per l'interdizione (nuovo art. 405 c.c.) Significa maggiore celerità e modificabilità del provvedimento, sulla scorta di nuove considerazioni od emergenze.

Provvedimenti urgenti possono essere adottati subito, cioè anche prima dell'espletamento dell'interrogatorio o di altri incombenti (art. 404 comma 4°).

La domanda di nomina dell'amministratore di sostegno oltre che, come tradizionalmente, dal Pubblico Ministero e dai più stretti congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti, suoceri, altri parenti entro il IV grado o affini entro il II), può essere proposta anche dallo stesso interessato, dalla persona con lui stabilmente convivente e, direttamente, dai servizi sociali (art. 406).

La scelta dell'amministratore potrà esser fatta sulla scorta delle indicazioni dello stesso beneficiando o dei suoi genitori. In loro assenza vanno preferiti, nell'ordine, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o fratelli, un parente entro il quarto grado, un'altra persona idonea.

Effetti dell'amministratore di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire sia per gli atti della vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad intervento dell'amministratore di sostegno (art. 409).

Controlli: Tutto quanto avviene nell'ambito dell'amministrazione è sottoposto al controllo del giudice tutelare, che può intervenire sia d'ufficio, sia provocato da uno qualsiasi dei soggetti già nominati. Gi atti compiuti in spregio delle regole possono essere annullati e l'amministratore revocato.

La contabilità dell'amministrazione va approvata ogni anno e all'esito finale. Regole speciali disciplinano gli atti più importanti ossia quelli di amministrazione straordinaria (artt.380/386 c.c., richiamati dall'art. 411).

La gratuità dell'amministrazione, salvo sporadici casi di patrimoni particolarmente consistenti, è espressamente prevista dall'art. 379 c.c. Però il terzo comma dell'art. 411 consente "le disposizioni testamentarie e le convenzioni a favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convive".

L'interdizione e l'inabilitazione non sono più obbligatorie, ma discrezionali nei soli casi di particolare evidenza o necessità. (art. 4 l. 6/2004).

I soggetti già interdetti potranno chiedere all'Autorità Giudiziaria di essere autorizzati a compiere da soli - o con la "assistenza", non sostituzione, del tutore - gli atti più semplici (art. 9). E' previsto espressamente il loro possibile passaggio all'amministrazione di sostegno (art. 10).

Canzio Bonazzi

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