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  l'angolo delle riflessioni

L’Integrazione scolastica:
il cammino legislativo (nel dopoguerra)
di: Antonella Granato

"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita" art. 34 della Costituzione

Attualmente, in Italia, tutte le scuole statali e non (private, comunali e regionali) che ottengono la parificazione, ai sensi della Legge 62/2000, hanno l'obbligo di accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità anche se in situazione di gravità. Anzi, il rifiuto di iscrizione di tali alunni è punito penalmente.

L'integrazione dei soggetti svantaggiati, ha rappresentato di per sé la più grossa riforma scolastica di questi anni: costringendo la Scuola ad interessarsi al ragazzo non solo come destinatario di informazione, bensì come soggetto da integrare nella vita associativa.

Questo, ha indotto la Scuola ad attivare una flessibilità d'organizzazione interna ed un collegamento con i Servizi socio-psicopedagogico e sanitario specialistico.
Ma, non è sempre stato così.
L'inserimento scolastico del bambino disabile è stato caratterizzato, sino alla fine degli anni '60, da un approccio prevalentemente medico, con una situazione di diffusa emarginazione e istituzionalizzazione. Sino alla prima metà degli anni '60, infatti, in Italia i disabili venivano educati nelle scuole speciali e negli istituti con residenza notturna, come nel resto d'Europa e del mondo.

Questa impostazione ha comportato per anni l'inserimento dei disabili presso le scuole speciali, finalizzate all'educazione solo di persone con handicap: in questo modo veniva posta esclusiva attenzione alla correzione del 'difetto', trascurando la personalità del bambino ed il suo bisogno di dialogare con i coetanei in un contesto sociale condiviso.

La L. 118 del 1971 detta le prime norme che sanciscono esplicitamente il diritto dei disabili a frequentare la scuola di "tutti" elementare e media: "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della Scuola Pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali".

Questo diritto, già riconosciuto negli articoli 34 e 38 della Costituzione Italiana, sin qui fu largamente disatteso.

Con la L. 517 emanata nel 1977, viene reso effettivo il principio dell'integrazione scolastica dei bambini disabili e abolite le classi "differenziali" e di "aggiornamento", che erano state istituite da una legge del 1962.

Per la scuola elementare, l'art. 2, prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati di cui al DPR 970/75 (definiti comunemente come “insegnanti di sostegno”).
Per la scuola media, l'art. 7 dispone che "sono previste forme di integrazione e sostegno da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione, .... entro i limiti di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di venti alunni" (si veda anche la Nota ministeriale 17/09/2001 laddove recita: “In merito al numero di alunni per classe nei casi in cui è inserito un alunno disabile si rinvia all'art. 3 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255 convertito in legge 20 agosto 2001 n. 333, che richiama il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 come integrato dal D.M. 3 giugno 1999 n. 141 che pone il numero massimo di 20 alunni per classe, purché sia esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di 25 alunni”).

Sia nella scuola elementare che nella scuola media inferiore, nelle classi che accolgono portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno, secondo le relative competenze dello Stato e della USSL.

L'art. 12 della L. 270 del 20-05-1982, ha determinato che il rapporto medio tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap deve essere di 1 a 4; la legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare prevede la possibilità di deroghe a tale rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi.

I complessi problemi di ordine organizzativo nati dalla applicazione della L. 517/77 hanno richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di produrre una cospicua normativa amministrativa.

Alla L. 517/77 hanno fatto seguito numerose Circolari Ministeriali che hanno di volta in volta specificato, ad esempio, il ruolo dell'insegnante di sostegno, le norme di valutazione degli allievi disabili negli esami di licenza media nonché indicazioni per gli accordi tra Istituti Scolastici ed i servizi socio-sanitari della USSL.

Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole superiori è opportuno fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 1987 (n. 215) che dichiara illegittimo l'art. 28 della L. 118/71 ove viene dichiarato che "sarà facilitata" la frequenza alle scuole medie superiori anziché disporre che tale frequenza "è assicurata".

A tale sentenza ha fatto seguito la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 la quale fornisce indicazioni finalizzate a consentire "l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola". La L.104/92, art.8 lett. D) , Teorizzava l’adozione di provvedimenti per rendere effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona con handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente.

D’altra parte, l’elevamento di un anno dell’obbligo scolastico Legge 10 febbraio 2000, n. 30
e la sua collocazione nel corso di studi della scuola secondaria assume particolare rilevanza per gli alunni in situazione di handicap. L’iscrizione è possibile presso qualsiasi Istituto Superiore e la domanda deve essere accompagnata da una copia del Piano Educativo Individualizzato, redatto dalla scuola media di provenienza e corredato dai risultati dell’ultima verifica effettuata.

L’azione formativa:

L'azione formativa persegue il duplice obiettivo della piena integrazione nella classe e la definizione del progetto di vita per facilitare la prosecuzione degli studi, il passaggio alla formazione professionale o al mondo del lavoro e alla vita sociale.
In particolare la frequenza del nono anno dovrà assicurare:
a) la prosecuzione del Piano Educativo Individualizzato al fine di motivare, guidare e sostenere il percorso scolastico dell’allievo nella prospettiva del diploma e/o della qualifica professionale;
b) la possibilità di sviluppare e affinare le competenze relative alla personalità, alla vita di gruppo, alla cura della propria persona, alla capacità di vivere la vita amicale e familiare;
c) le iniziative di didattica orientante per aiutare l’allievo a compiere scelte più consone alla propria personalità in direzione dell’ulteriore percorso scolastico o formativo.
Tali iniziative confluiscono nella costruzione, condivisa dall’allievo e dalla sua famiglia, del progetto di vita, il quale deve contenere l’indicazione dei percorsi integrati istruzione e formazione professionale, realizzati anche mediante accordi con i centri di formazione professionale riconosciuti.
Per favorire le iniziative necessarie all’integrazione vanno stipulate apposite convenzioni tra l’amministrazione scolastica e le Regioni. E’ confermata la possibilità d'adempimento dell'obbligo sino al diciottesimo anno di età.
L'obbligo formativo di tre anni , successivo al nuovo anno in più , Legge 144/99, art.68 , può adempiersi :
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
E’ altresì interessante notare come l’art 4, comma 4, (L.n.30/2000) ha stabilito che, a richiesta dei genitori, gli alunni possono svolgere anche attività di formazione professionale e di contatto col mondo del lavoro, purché l’offerta formativa della scuola preveda una tale possibilità.
È questo un aspetto importante per gli alunni con handicap intellettivo, che possono scegliere, al termine dell’obbligo scolastico, se passare definitivamente alla formazione professionale o proseguire la scuola con percorsi misti.

Gli alunni disabili partecipano alle attività di tutta la classe. Ciò è ovviamente più facile in scuola materna e nei primi anni della scuola elementare. Nella scuola media ed in quella superiore, per gli alunni con minorazioni intellettive gravi, il piano educativo individualizzato può prevedere momenti in cui l'alunno esce dalla sua classe e frequenta attività di altre classi, più adatte a lui (ad es. attività musicali, pittoriche, di ginnastica, di visite a negozi per imparare l'uso del denaro).
Il piano educativo individualizzato può anche prevedere per certi periodi del giorno o della settimana, attività svolte solo fra alunno disabile ed insegnante specializzato o singoli insegnanti della classe possono pure prevedersi sempre per alunni con grave minorazioni intellettive, la frequenza di "laboratori" con piccoli gruppi di compagni disabili e non disabili (ad es. laboratorio di ceramica, di musica...).
Nella scuola superiore, in forza della Sentenza n.215/87 della Corte costituzionale, gli alunni disabili intellettivi svolgono programmi "differenziati" rispetto a quelli ufficiali dei compagni e vengono valutati sulla base di tali programmi che hanno qualche elemento di aggancio coi contenuti dei programmi dei compagni. Gli alunni disabili intellettivi partecipano agli esami di stato coi loro programmi, non conseguono un titolo legale di studio, ma un "attestato" che documenta le attività che hanno svolto ed i risultati cui sono pervenuti. Potranno utilizzare questi documenti per frequentare corsi di formazione professionale o inserirsi nel mondo del lavoro.

Infine una riflessione: Rousseau diceva che «molti dicono di amare i Tartari, ma non sopportano il proprio vicino». L’umanità invece è costituita da tutti gli uomini individui, l’uno diverso dall’altro; ciascuno “unico”.
Sul piano educativo ciò significa che si deve mirare allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno secondo una educazione personalizzata, in modo che ognuno trovi le opportunità migliori per prepararsi ad esprimere il meglio di sé, senza pregiudizio, subdotato o superdotato che sia, perché l’educazione deve sopra tutto abilitare alla «professione di uomo», prima ancora di ogni altra aggettivazione. D’altra parte, la rivendicazione della comune umanità riassume nella maniera più semplice ed efficace il postulato altrimenti vago della eguaglianza dei diritti di tutti gli uomini.

Schematicamente si riportano le azioni fondamentali che i diversi soggetti territoriali sono tenuti ad attuare per garantire l’integrazione scolastica dei disabili.

Finalità Responsabilità Normativa
Assicurare la certificazione di handicap e la diagnosi funzionale ASL L.n. 104/92
Dpr 24/2/94
Formulare il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato (PEI) Consiglio di classe L.104/92
Collaborare con la scuola alla stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato ASL L.n. 104/92
Dpr 24/2/94
Realizzare il progetto globale di vita delle persone con disabilità Comuni
Province
L.n. 328/00
L. 104/92
Richiedere la presenza di assistenti comunali o provinciali per l’autonomia e la comunicazione Dirigente scolastico  
Assegnare alle scuole gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione indicati nella diagnosi funzionale Comuni
Province
art.139
dlgs n. 112/98
Richiedere ore di sostegno in deroga in base al PEI Dirigente scolastico d.m. 141/99
Assegnare le ore di sostegno in deroga Direzione scolastica regionale d.m. 141/99
Assicurare il trasporto degli alunni con disabilità Comuni
Province
L.n. 118/71
Fornire arredi specifici Comuni
Province
leggi regionali sul diritto allo studio
Assicurare l’assistenza scolastica ad alunni con minorazione visiva ed uditiva Province L.n. 67/93 e leggi regionali

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